Spese pubblicità deducibili
Deducibilità spese di pubblicità e propaganda secondo il TUIR (tra cui spese di marketing, gestione siti web, ecc)
La normativa italiana, attraverso il TUIR, non fornisce una definizione precisa di spese di pubblicità e propaganda, bensì all’art. 108 comma 2 affronta esclusivamente il tema della deducibilità delle stesse. L’art. 108, comma 2 del D.P.R. 917/1986: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi”.
La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che le spese di pubblicità e propaganda sono quelle spese relative alla realizzazione di iniziative di pubblicizzazione di prodotti e marchi e, ancora, servizi dell’azienda e comunque alla promozione dell’attività svolta dalla stessa, mentre le spese di rappresentanza sono finalizzate ad aumentare il prestigio, l’immagine ed anche lo sviluppo della società.
Inoltre, le spese di pubblicità sono il frutto di un contratto tra due parti, dove una parte ha l’obbligo di svolgere l’attività di pubblicizzazione e l’altra parte si impegna ad erogare una prestazione in denaro o in natura come corrispettivo per la prestazione di cui ha beneficiato.
Deducibilità costi spese di pubblicità e propaganda
In merito al tema della deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda, la normativa italiana dà alle imprese la possibilità di portare totalmente a deduzione tali costi dal reddito d’impresa. La norma che contiene tale principio, come abbiamo visto, è contenuta nell’art. 108 comma 2 del TUIR. Tale articolo recita: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi”.
Quindi, le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili al 100 per cento nell’esercizio in cui sono state sostenute oppure ammortizzabili, per decisione del contribuente, in 5 anni.
Il contribuente (impresa o anche professionista) ha, quindi, la possibilità di operare una scelta circa le modalità di deduzione del costo relativo a spese di pubblicità e propaganda; il soggetto può scegliere alternativamente:
· di addossare in termini fiscali completamente il costo all’esercizio in cui è stato sostenuto e quindi operare una deduzione completa del costo stesso;
· scegliere di ripartire il costo su 5 esercizi, tenendo conto che sarà obbligato a “scaricare” tale costo a quote costanti.
Le spese di pubblicità sono deducibilità per cassa o competenza?
Le spese di pubblicità e propaganda per poter godere della deducibilità totale sono assoggettate al possesso di necessari requisiti validi, comunque, in via generale nel calcolo del reddito d’impresa tali spese di pubblicità e propaganda devono rispondere a criteri di:
· competenza;
· certezza;
· inerenza.
Devono quindi essere imputata (secondo il criterio della competenza) all’esercizio in cui sono state sostenute e qualora dovessero (come spesso accade) riferirsi a prestazioni svolte a cavallo fra due esercizi ad ognuno di tali esercizi dovrà essere addossata la rispettiva quota di spesa.
Questo principio al fine di evitare che le deducibilità delle spese di pubblicità possa essere oggetto di manovre da parte del contribuente. Per quanto riguarda la certezza, si chiede che il costo sia documentato da fattura che lo attesti; infine per il criterio dell’inerenza, tali spese di pubblicità e propaganda devono godere di un collegamento con i ricavi attesi.
Detraibilità IVA sulle spese di pubblicità e sulle spese di rappresentanza
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali (D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) ha unificato la detrazione forfettaria dell’IVA sulle spese di pubblicità e propaganda e sulle spese di rappresentanza nella misura pari al 50%. Quindi sia le spese di sponsorizzazione sia quelle di pubblicità sono soggette ad una misura di detrazione forfettaria dell’IVA pari al 50%.
CONTATTI
Francesco Vergallo +393385953262